I principi
Principi fondamentali di "Free ItaliaWiFi"
Le pubbliche amministrazioni che si associano alla rete federata nazionale del progetto “Free ItaliaWiFi” aderiscono ai seguenti principi nella promozione e gestione delle reti WiFi:
1. Gestione diretta e/o controllo della rete da parte delle amministrazioni.
E’ consentita la partecipazione di privati nella gestione operativa delle reti, ma - in ogni caso - per conto e secondo le indicazioni delle Amministrazioni o Istituzioni Pubbliche.
2. Accesso aperto e senza discriminazioni a tutti i cittadini di riferimento dell'amministrazione.
La possibilità di registrarsi ed usare la rete deve essere garantita a tutti i cittadini dell’Amministrazione promotrice.
3. Gratuità dell'uso.
Fatta salva l'eventuale richiesta all'utente di un rimborso per le spese di registrazione, comunque di trascurabile entità, l'uso della rete deve essere gratuito.
4. Carattere no profit della rete.
La rete WiFi non deve avere finalità di lucro e non può, quindi, essere sfruttata commercialmente da alcuno, neanche con l’assenso dell’Amministrazione. Inoltre, i dati di utilizzo della rete e degli utenti che intenderanno registrarsi al fine di ottenere l'interconnessione federata offerta dagli Enti - se non gestiti direttamente dalle Amministrazioni - devono comunque essere gestiti per loro conto e non possono essere ceduti a terzi né utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla gestione della rete e devono essere conservati in Italia.
5. Neutralità della rete.
Non devono essere effettuate restrizioni arbitrarie sull'accesso alla rete Internet e ai suoi servizi né sui dispositivi utilizzabili dagli utenti.
6. Conformità alla legislazione italiana.
La gestione della rete deve essere svolta in conformità alla normativa nazionale e territoriale vigente.
7. Pubblicità del servizio.
Il servizio deve essere garantito e pubblicizzato anche mediante l’adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di una carta dei servizi WiFi offerti con l’indicazione delle eventuali limitazioni nell’utilizzo e, ove necessario, delle modalità di registrazione e dei riferimenti alle informative ai sensi di legge.
8. Garanzie nell'uso della rete per gli utenti “Free ItaliaWiFi”.
Ogni Amministrazione garantisce il rispetto dei principi sopra elencati anche per gli utenti registrati su altre reti federate a “Free ItaliaWiFi”. Inoltre, a questi utenti, assicura pari livelli di servizio garantendo - nel caso di limitazioni sul tempo o sul traffico - i seguenti limiti minimi giornalieri: un minimo di due ore di collegamento anche non continuativo; un minimo di traffico generato (in download e upload) non inferiore a 700 MB.
Regolamento Tecnico
Le pubbliche amministrazioni e gli enti che si associano alla Rete Federata nazionale “Free ItaliaWiFi" devono accogliere e condividere le disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico che definisce l’infrastruttura tecnologica per l’interconnessione delle reti WiFi.
Il Regolamento è stato elaborato dal Comitato Tecnico, composto dai rappresentati dei tre enti promotori (Provincia di Roma ora Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Venezia) e da CSI Piemonte, operatore tecnico del progetto.
L’elemento tecnico caratterizzante della federazione delle reti di Free ItaliaWiFi è rappresentato dalla condivisione di un unico punto d’interconnessione, denominato IX-WiFi, struttura di collegamento e regolamentazione, attraverso il quale si uniscono i sistemi di autenticazione dei diversi enti federati.
Nel Regolamento Tecnico sono contenute le regole per l’ammissione alla Rete Federata e le modalità di interconnessione all’IX-WiFi.
Il rispetto delle regole espresse all’interno del Regolamento Tecnico rappresentano condizione necessaria per poter richiedere l'adesione alla Federazione Free ItaliaWiFi.
Informativa sulla privacy
Free ItaliaWiFi non è una rete autonoma ma una Federazione di reti a cui aderiscono le pubbliche amministrazioni. Pertanto ogni singola amministrazione provvede a pubblicare sul proprio portale l’informativa, con lo scopo di avvisare l’utente circa le modalità di trattamento dei dati personali che lo riguardano in linea con il D.lgs. 196/2003 ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR.
Riferimenti normativi
- Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)
- Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy)
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
- Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
- Legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto Decreto Pisanu)
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche